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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo V - Cessazione del rapporto di servizio, utilizzazione in altri compiti, restituzione e riammissione

Sezione I - Cessazioni

Art. 513 - Organi competenti 725

1. I provvedimenti di collocamento a riposo sono adottati dal provveditore agli studi sia per il personale appartenente a ruoli provinciali sia per il personale appartenente a ruoli nazionali.

2. I provvedimenti di accettazione delle dimissioni sono adottati dal provveditore agli studi per il personale appartenente a ruoli provinciali e dal direttore generale o capo del servizio centrale competente per il personale appartenente a ruoli nazionali.

3. I provvedimenti di decadenza e di dispensa sono adottati dal provveditore agli studi, sentito il consiglio scolastico provinciale, se trattasi di personale docente della scuola materna, elementare e media o il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, se trattasi di personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. Per il personale appartenente ai ruoli nazionali, il provvedimento di decadenza e di dispensa è adottato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

725

Gli organi competenti all'ado

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