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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione IV - Riconoscimento del servizio agli effetti della carriera 673

Art. 488 - Riconoscimento del servizio prestato per opera di assistenza nei paesi in via di sviluppo

1. L'opera di assistenza tecnica in paesi in via di sviluppo di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, resa con il possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso alla carriera di appartenenza, è valutabile nella stessa carriera agli effetti di cui all'articolo 485, come servizio non di ruolo, solo se prestato in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

673

A norma dell' art. 23, comma 5, della legge 23.12.1994 n. 724 , i provvedimenti aventi effetto sul trattamento economico, ivi compresi quelli concernenti il riconoscimento di servizi e la ricostruzione e progressione di carriera, nonché quelli da individuare con apposito regolamento ministeriale, relativi al personale a.t.a., docente ed

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