IperTesto Unico IperTesto Unico

Legge 23.12.1994, n. 724

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (G.U. 30.12.1994, n. 304 - S.O.)

Capo III - Disposizioni in materia di pubblico impiego

Art. 23 - Commissioni giudicatrici degli esami di maturità. Semplificazione delle procedure di pagamento del personale della scuola. Università.

Commi 1- 2 : abrogati dall'art. 8, comma 2, della legge 10 dicembre 1997, n. 425 .

I due commi contenevano disposizioni sulla composizione delle commissioni degli esami di maturità, ora sostituite dalle norme sulla composizione delle commissioni di esami di Stato, recate dalla legge 10 dicembre 1997, n. 425 e dal regolamento applicativo di cui al d.p.r. 23 luglio 1998, n. 323 .

Resta per ora in vigore il limite massimo di spesa complessiva di lire 116 miliardi annui per il funzionamento delle commissioni.

3. Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami, ad eccezione di quelle relative al concorso magistrale per titoli ed esami indetto con decreto ministeriale 23 marzo 1990, già prorogate dalla legge 11 febbraio 1992, n. 151, dalla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e dal decreto-legge 22 maggio 1993, n. 155, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 243, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico. Sono ammessi a concorso i posti per i quali le graduatorie risultano esaurite.

4. A decorrere dal 1º settembre 1995, il pagamento degli stipendi, delle retribuzioni e degli altri assegni fissi agli insegnanti elementari di ruolo e al personale direttivo, docente, educativo, amminis

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.