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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 452 - Proroga eccezionale dell'aspettativa 620

1. L'organo competente a concedere l'aspettativa può eccezionalmente consentire, a domanda, ove ricorrano motivi di particolare gravità, una proroga, senza assegni, di durata non superiore a sei mesi, delle aspettative quando sia stato esaurito il periodo massimo fruibile di cui all'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il periodo di proroga eccezionale non è valido né ai fini della carriera né ai fini del trattamento di quiescenza.

3. Per la determinazione dell'organo competente a disporre la concessione del prolungamento eccezionale delle aspettative nei riguardi del personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

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Articolo disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.

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