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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte III - Personale

Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo

Capo III - Diritti e doveri

Sezione I - Congedi e aspettative

Art. 451 - Organi competenti a disporre congedi e aspettative

1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. 619

2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.

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Comma disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.

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