Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte III - Personale
Titolo I - Personale docente, educativo, direttivo e ispettivo
Capo III - Diritti e doveri
Sezione I - Congedi e aspettative
1. I congedi straordinari e le aspettative, a qualunque titolo, sono concessi dal provveditore agli studi per il personale direttivo; dal direttore didattico o dal preside per il personale docente. 619
2. Per il personale dei conservatori di musica e delle accademie si applica il disposto dell'articolo 268.
Comma disapplicato dal ccnl 4 agosto 1995.
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