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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 467

Capo II - Istruzione elementare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 349 - Scuole private autorizzate 468

1. Sono scuole private quelle autorizzate ai sensi dell'articolo 350 e gestite da cittadini forniti del diploma di maturità magistrale, classica o tecnica e degli altri titoli comprovanti la capacità legale e la moralità.

2. È fatta salva l'applicazione della normativa comunitaria sull'equiparazione ai cittadini ed enti italiani, per quanto attiene l'apertura e la gestione delle scuole private e l'esercizio in esse dell'insegnamento, dei cittadini ed enti degli Stati membri dell'Unione Europea. 469

467

L'art. 1, comma 7, della L. 10.03.2000, n. 62 ha previsto il superamento delle disposizioni del Testo Unico approvato con d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, al fine di ricondurre tutte le scuole non stat

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