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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VIII - Istruzione non statale 465

Capo II - Istruzione elementare

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 348 - Scuole sussidiate 466

1. Sono scuole sussidiate quelle aperte da privati, da enti o associazioni, con l'autorizzazione del provveditore agli studi, nelle località dove non esiste alcun'altra scuola statale o parificata.

2. Le scuole di cui al comma 1 sono mantenute parzialmente con il sussidio dello Stato, corrisposto in forma di premio ai docenti, ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 1002 e successive modificazioni.

3. I premi sono concessi per un numero massimo complessivo di 14 alunni per ogni anno scolastico.

4. I premi sono concessi anche se il docente non sia fornito del titolo di abilitazione all'insegnamento elementare.

5. Le condizioni e le modalità per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 e le modalità di svolgimento degli esami degli alunni delle scuole sussidiate sono stabilite con regolamento governativo.

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