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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 290 - Centro europeo dell'educazione 390

1. Il Centro europeo dell'educazione, istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, con sede in Frascati, villa Falconieri, ha personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa.

2. Esso è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Centro europeo ha il compito di curare la raccolta, l'elaborazione e la diffusione della documentazione pedagogico-didattica italiana e straniera e di condurre studi e ricerche sugli ordinamenti scolastici di altri Paesi con particolare riguardo a quelli della Comunità europea e sull'attività in campo educativo delle organizzazioni internazionali.

4. In particolare il Centro europeo dell'educazione attende a studi e ricerche:

a) sulla programmazione e sui costi dei sistemi educativi;

b) sulla educazione permanente ed educazione ricorrente anche con riferimento ai rapporti tra formazione e occupazione;

c) sui problemi dell'apprendimento e della relativa valutazione;

d) sull'innovazione educa

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