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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione III - Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 289 - Organi degli istituti regionali 389

1. Ciascun istituto è retto da un consiglio direttivo formato da esperti, nominato con decreto del Ministro della pubblica istruzione e composto da quindici membri dei quali:

a) cinque rappresentanti del personale direttivo o docente, eletti al di fuori del proprio àmbito dai rappresentanti delle corrispondenti categorie, facenti parte dei consigli scolastici provinciali che rientrano nella circoscrizione territoriale dell'istituto regionale;

b) tre rappresentanti designati dall'ente regione, di cui uno eletto dalla minoranza del consiglio regionale;

c) tre scelti dal Ministro della pubblica istruzione su sei nominativi proposti dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione al di fuori dei propri membri;

d) quattro scelti dal Ministro della pubblica istruzione su otto nominativi proposti dal Consiglio universitario nazionale, in modo da assicurare un'adeguata presenza di competenti nel campo delle scienze dell'educazione.

2. Il presidente viene eletto dal consiglio fra i membri scelti dal Ministro della pubblica istruzione.

3. Al

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