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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione II - Aggiornamento culturale del personale ispettivo, direttivo e docente

Art. 282 - Criteri generali

1. L'aggiornamento è un diritto-dovere fondamentale del personale ispettivo, direttivo e docente. Esso è inteso come adeguamento delle conoscenze allo sviluppo delle scienze per singole discipline e nelle connessioni interdisciplinari; come approfondimento della preparazione didattica; come partecipazione alla ricerca e alla innovazione didattico-pedagogica.

2. L'aggiornamento si attua sulla base di programmi annuali nell'àmbito del circolo didattico, dell'istituto, del distretto e con iniziative promosse sul piano regionale e nazionale anche dagli istituti regionali di cui all'articolo 287.

3. I circoli didattici e gli istituti, anche sulla base delle proposte dei distretti, favoriscono con l'organizzazione di idonee attrezzature e di servizi, l'autoaggiornamento e l'aggiornamento, anche in relazione alle esigenze risultanti dalla valutazione dell'andamento didattico del circolo o dell'istituto e di eventuali iniziative di sperimentazione.

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