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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VII - Norme comuni

Capo I - Sperimentazione, ricerca educativa, formazione e aggiornamento

Sezione I - Sperimentazione e ricerca educativa

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 281 - Documentazione, valutazione e comunicazioni 385

1. La documentazione dei risultati conseguiti nelle sperimentazioni di cui all'articolo 277 e la valutazione sui medesimi, espressa dal collegio dei docenti, sono comunicate, oltre che al provveditore agli studi della provincia, al consiglio di circolo o di istituto, al consiglio scolastico distrettuale, al consiglio scolastico provinciale e all'istituto regionale competente.

2. La documentazione e la valutazione relativa alla sperimentazione di cui all'articolo 278 sono comunicate anche al Ministro della pubblica istruzione che le sottopone al Consiglio nazionale della pubblica istruzione.

385

Articolo abrogato dall'art. 17 del d.P.R. 1999, n. 275 , con effetto dal 1 settembre 2000.

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