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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo IV - Conservatori di musica

Art. 239 - Finalità

1. I Conservatori di musica hanno per fine l'istruzione musicale. 347

2. Al conservatorio di musica si accede con esame di ammissione.

3. I requisiti necessari per l'ammissione sono stabiliti con regolamento. Fino all'emanazione di nuove norme regolamentari al riguardo, si applicano le disposizioni del regio decreto 11 dicembre 1930, n. 1945 e successive modificazioni.

4. Nel conservatorio di musica non si può ripetere più di una volta lo stesso anno di corso. 348

5. Presso i conservatori di musica funzionano le scuole medie annesse di cui articolo 174, al fine dell'assolvimento dell'obbligo scolastico. 349

6. Restano ferme le norme particolari relative al conservatorio di musica di Bolzano, adottate in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

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