Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo VI - Istruzione artistica
Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza
Sezione II - Accademia nazionale di danza
1. Gli enti pubblici e gli enti sovvenzionati dallo Stato, i quali promuovano e organizzino spettacoli di danza o nei quali la danza abbia particolare rilievo, sono tenuti ad impiegare, nei corpi di ballo o nei gruppi danzatori o danzatrici, con preferenza, i diplomati della Accademia nazionale di danza o di scuole ad essa pareggiate.
2. Coloro che conseguano il diploma di danzatore sono ammessi, con facilitazioni da determinarsi e in quanto provvisti del diploma di istituto d'istruzione secondaria superiore, agli istituti preposti alla formazione dei docenti di educazione fisica negli istituti di istruzione secondaria.
3. Qualora una scuola per il conseguimento di detto titolo venga istituita presso l'Accademia di danza essa dovrà uniformarsi nell'ordinamento e nei programmi a quelli degli istituti di cui al comma 2.
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