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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 221 - Collegio dei docenti 336

1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, che lo presiede, e dai docenti dell'accademia.

2. Il collegio dei docenti esercita i compiti per esso previsti dallo statuto dell'Accademia, approvato con regio decreto 25 aprile 1938, n. 742.

336

Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

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