IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo III - Accademie nazionali di arte drammatica e di danza

Sezione I - Accademia nazionale di arte drammatica

Art. 220 - Direttore

1. All'Accademia è preposto un direttore, che sovraintende all'andamento didattico, artistico e disciplinare dell'accademia stessa. 331

2. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento dell'Accademia direttamente al Ministero della pubblica istruzione. Egli compila, annualmente, una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 332

3. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo, nelle funzioni didattiche e disciplinari, in caso di assenza o impedimento. 333

4. Il direttore è assunto per pubblico concorso, per titoli ed esami.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.