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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo I - Accademie di belle arti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 213 - Collegio dei docenti 324

1. Il collegio dei docenti è composto dal direttore, dai docenti e dagli assistenti dell'Accademia.

2. Il collegio dei docenti assiste il direttore nell'esercizio delle funzioni didattiche, artistiche e disciplinari.

3. Nelle accademie ove sono costituiti, secondo i particolari statuti di cui all'articolo 255, comma 1, collegi accademici, i membri del collegio accademico si aggregano al collegio dei docenti ogni qualvolta debbano trattarsi argomenti sui quali il collegio accademico abbia competenza a norma dello statuto.

324

Articolo abrogato dall'art. 17, d.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132.

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