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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo VI - Istruzione artistica

Capo I - Accademie di belle arti

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 212 - Direttore

1. Ad ogni accademia è preposto, con incarico conferito dal Ministero ad uno dei docenti dell'accademia stessa, un direttore, che sovrintende all'andamento amministrativo, didattico, artistico e disciplinare dell'istituto. 320

2. L'incarico ha la durata di due anni e può essere confermato. 321

3. L'incarico può essere conferito, in via eccezionale, anche a persona che, per opere compiute o per insegnamenti dati, sia venuta in meritata fama di singolare perizia nella sua arte.

4. Il direttore provvede, per quanto di sua competenza, all'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e risponde del regolare funzionamento della Accademia direttamente al Ministero. Egli compila annualmente una relazione da inviare al Ministero della pubblica istruzione. 322

5. Il direttore designa, all'inizio dell'anno scolastico, il docente chiamato a sostituirlo nell'esercizio delle funzioni amministr

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