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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche

Art. 158 - Biblioteche scolastiche

1. Ogni classe elementare, esclusa la prima, ha una biblioteca scolastica per uso degli alunni. 242

2. Le dotazioni librarie e le modalità per la gestione delle biblioteche di classe e della biblioteca di circolo sono stabilite ai sensi dell'articolo 10.

3. Al mantenimento e all'incremento delle biblioteche di classe si provvede anche con:

a) sussidi delle provincie, dei comuni e di altri enti locali;

b) con eventuali donazioni e lasciti privati.

242

In tema di uso delle biblioteche scolastiche ed in relazione alla tutela dei diritti di autori ed editori dei libri v. L. 22 aprile 1941, n. 633 e succ. modif.

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