Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo III - La scuola primaria
Capo V - Libri di testo e biblioteche scolastiche
1. È fatto divieto ai docenti, ai direttori didattici, agli ispettori tecnici ed, in genere, a tutti i funzionari preposti ai servizi dell'istruzione elementare di esercitare il commercio dei libri di testo.
2. Nei riguardi di contravventori si provvede in via disciplinare.
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