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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo IV - Itinerario scolastico

Art. 150 - Rilascio dell'attestato di licenza 235

1. Entro dieci giorni dal termine della sessione di esami, i direttori didattici sono tenuti a rilasciare agli alunni che conseguono la licenza elementare il relativo attestato.

2. Il rilascio dell'attestato è gratuito.

3. Della medesima agevolazione godono gli alunni delle scuole elementari parificate.

4. Ai candidati privatisti che abbiano superato esami di idoneità o di licenza presso una scuola statale o presso una scuola parificata, il rilascio dell'attestato di idoneità o di licenza è del pari gratuito.

5. Gli attestati di cui sopra sono esenti da qualsiasi imposta, tassa o contributo.

235

Ai sensi dell' art. 19, comma 3, del d.lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 le disposizioni contenute nel presente articolo continuano ad applicarsi limitatamente alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti e sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico suc

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