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Decreto legislativo 19.02.2004, n. 59

Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53. (G.U. 02.03.2004, n. 51 - S.O. n. 31)

Capo V - Norme finali e transitorie

Art. 19 - Norme finali e abrogazioni

1. Sono fatti salvi gli interventi previsti, per gli alunni in situazione di handicap, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Le espressioni «scuola materna», «scuola elementare» e «scuola media» contenute nelle disposizioni vigenti si intendono sostituite, rispettivamente, dalle espressioni «scuola dell'infanzia», «scuola primaria» e «scuola secondaria di primo grado».

3. Le seguenti disposizioni del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, continuano ad applicarsi limitatamente alle sezioni di scuola materna e alle classi di scuola elementare e di scuola media ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti, e sono abrogate, a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette sezioni e classi: articolo 99, commi 1 e 2; articolo 104; articolo 109, commi 2 e 3; articolo 118; articolo 119; articolo 128, commi 3 e 4; articolo 145; articolo 148; articolo 149; articolo 150; articolo 161, comma 2; articolo 176; articolo 177; articolo 178, commi 1 e 3; articolo 183, comma 2; articolo 442.

4. Le seguenti disposizioni del testo unico di cui al comma 3 sono abrogate a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto: art. 129; art. 130; art. 143, comma 1; art. 147; art. 162, comma 5; art. 178, comma 2.

5. É abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme del presente decreto.

6. Al testo unico di cui al comma 3 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 100, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 99»

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