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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria

Art. 131 - Orario di insegnamento 217

1. L'orario di insegnamento per i docenti elementari è costituito di ventiquattro ore settimanali di attività didattica, di cui ventidue ore di insegnamento e due ore dedicate alla programmazione didattica da attuarsi in incontri collegiali dei docenti di ciascun modulo, in tempi non coincidenti con l'orario delle lezioni.

2. Nell'àmbito delle ore di insegnamento, una quota può essere destinata al recupero individualizzato o per gruppi ristretti di alunni con ritardo nei processi di apprendimento, anche con riferimento ad alunni stranieri, in particolare provenienti da paesi extracomunitari.

3. L'orario settimanale di insegnamento di ciascun docente deve essere distribuito in non meno di cinque giorni la settimana.

4. A partire dal 1° settembre e fino all'inizio delle lezioni i collegi dei docenti si riuniscono per la definizione del piano annuale di attività didattica e per lo svolgimento di iniziative di aggiornamento.

5. Nell'àmbito del piano annuale di attività, il collegio dei docenti stabilisce i criteri per la sostituzione dei docenti assenti per un periodo non superiore a cinque giorni, in modo da utilizzare fino ad un massimo di due terzi delle ore disponibili di cui al comma 2, calcolate su base annuale al di fuori dell'attività di insegnamento e del

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