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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 130 - Progetti formativi di tempo lungo 215

1. Possono realizzarsi, su richiesta delle famiglie, anche per gruppi di alunni di classi diverse, attività di arricchimento e di integrazione degli insegnamenti curriculari alle seguenti condizioni:

a) che l'orario complessivo settimanale di attività non superi le trentasette ore, ivi compreso il «tempo-mensa»;

b) che vi siano le strutture necessarie e che siano effettivamente funzionanti;

c) che il numero degli alunni interessati non sia inferiore, di norma, a venti;

d) che la copertura dell'orario sia assicurata per l'intero anno con lo svolgimento, da parte dei docenti contitolari delle classi cui il progetto si riferisce, di tre ore di servizio in aggiunta a quelle stabilite per l'orario settimanale di insegnamento, nei limiti e secondo le modalità stabilite in sede di contrattazione collettiva o, nel caso di mancata disponibilità degli stessi, con l'utilizzazione, limitata alle ore necessarie, di altro docente titolare del plesso o del circolo, tenuto al completamento dell'orario di insegnamento; ovvero, qualora non si verifichino dette condizioni, con l'utilizzazione di altro docente di ruolo disponibile nell'organico provinciale.

2. Le attività di tempo pieno, di cui all'articolo 1 della legge 24 settembre 1971, n. 820, p

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