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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo III - La scuola primaria

Capo I - Finalità e ordinamento della scuola primaria

Art. 118 - Finalità

1. La scuola primaria, nell'àmbito dell'istruzione obbligatoria, concorre alla formazione dell'uomo e del cittadino secondo i princìpi sanciti dalla Costituzione e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, sociali e culturali. Essa si propone lo sviluppo della personalità del fanciullo promuovendone la prima alfabetizzazione culturale. 190

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Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d. lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 l' articolo continua ad applicarsi limitatamente alle classi di scuola elementare ancora funzionanti secondo il precedente ordinamento ed agli alunni ad essi iscritti ed è abrogato a decorrere dall'anno scolastico successivo al completo esaurimento delle predette classi. Le finalità della "scuola primaria" risultano ridefinite dall'art. 5 del d. lgs. cit. Occorre, inoltre, tener presente che ai sensi dell'art. 19 cit. l'espressione "scuola elementare" deve intendersi sostituita da "scuola primaria".

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