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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte II - Ordinamento scolastico

Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado

Capo I - Obbligo scolastico

Art. 111 - Modalità di adempimento dell'obbligo scolastico

1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e secondarie di primo grado statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.

2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità. 184

184

La disposizione si riferisce alla cd. istruzione o scuola "paterna" o "familiare" . Attraverso un rinvio normativo esplicito l'art. 1, comma 2, del DM 9.8.1999, n. 323 prevede che l'adempimento dell'obbligo scolastico - in alternativa alla frequenza di scuole elementari, medie e del l primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali - può essere realizzato "anche privatamente", secondo

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