Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte II - Ordinamento scolastico
Titolo II - L'istruzione obbligatoria: disposizioni comuni alla scuola primaria e secondaria di primo grado
Capo I - Obbligo scolastico
1. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole primarie e secondarie di primo grado statali o le scuole non statali abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme del presente testo unico.
2. I genitori dell'obbligato o chi ne fa le veci che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dell'obbligato devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità. 184
La disposizione si riferisce alla cd. istruzione o scuola "paterna" o "familiare" . Attraverso un rinvio normativo esplicito l'art. 1, comma 2, del DM 9.8.1999, n. 323 prevede che l'adempimento dell'obbligo scolastico - in alternativa alla frequenza di scuole elementari, medie e del l primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali - può essere realizzato "anche privatamente", secondo
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.