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D.M. Pubblica istruzione 09.08.1999, n. 323

Regolamento recante norme per l'attuazione dell'articolo 1 della L. 20 gennaio 1999, n. 9, contenente disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di istruzione. (G.U. 16.09.1999, n. 218)

Art. 1 - Adempimento dell'obbligo scolastico

1. Al fine di migliorare la qualità del livello di istruzione dei giovani, adeguandolo agli standard europei, e di prevenire e contrastare la dispersione scolastica potenziando le capacità di scelta degli alunni, l'obbligo di istruzione è elevato a nove anni in prima applicazione.

2. All'obbligo scolastico si adempie frequentando le scuole elementari, medie e il primo anno delle scuole secondarie superiori, statali o non statali, abilitate al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato o anche privatamente, secondo le norme di cui alla parte seconda, titolo secondo, capo primo del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

3. Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito la promozione al secondo anno di scuola secondaria superiore; chi non l'abbia conseguita è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno nove anni le norme sull'obbligo scolastico.

4. L'istruzione obbligatoria è gratuita anche nel primo anno di scuola secondaria superiore. Per l'iscrizione e la frequenza a tale anno non si possono imporre tasse o contributi di qualsiasi genere.

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