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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo IV - Edilizia e attrezzature scolastiche

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 93 - Rilevazione nazionale sull'edilizia scolastica 159

1. Ogni quinquennio il Ministero della pubblica istruzione promuove una rilevazione nazionale sullo stato dell'edilizia scolastica per accertarne la consistenza e la funzionalità nonché le carenze quantitative e qualitative.

2. Per la metodologia e le modalità della rilevazione, il Ministero della pubblica istruzione si avvale del proprio ufficio di statistica ed osserva le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e la disposizione di cui all'articolo 10 della legge 23 dicembre 1992, n. 498.

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