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Legge 11.01.1996, n. 23

Norme per l'edilizia scolastica. (G.U. 19.01.1996, n. 15)

Art. 12 - Norme transitorie e finali

1. Il Ministro della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministro dell'interno, sentite l'ANCI, l'UPI e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani (UNCEM), definisce, con proprio decreto, lo schema di convenzione per l'utilizzazione integrata degli impianti sportivi polivalenti e di base, da stipulare fra le autorità scolastiche competenti e gli enti locali interessati. La convenzione prevede l'utilizzazione dei suddetti impianti anche da parte di associazioni, enti e privati.

2. Alle province compete la fornitura delle sedi per gli uffici scolastici provinciali e regionali. Gli oneri di funzionamento delle medesime sedi sono a carico dello Stato, che vi provvede con gli ordinari stanziamenti di bilancio.

3. Fino all'applicazione di quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, le richieste di finanziamento delle istituzioni scolastiche dotate di personalità giuridica proprietarie degli immobili in cui hanno sede sono comunque presentate all'amministrazione provinciale di competenza.

4. Gli articoli 90, 91, 92, 93 e 94, commi 1, 2, 3 e 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati.

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non si applica, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 5, il decreto del Ministro dei lavori pubblici 18 dicembre 1975, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 2 febbraio 1976.

6. Le disposizioni della presente legge si applicano alle istituzioni scolastiche statali nonché a quelle provinciali e comunali autorizzate o riconosciute dallo Stato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale de

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