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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico

Sezione III - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia

Art. 68 - Scuola nazionale professionale di massofisioterapia - Ammissione - Titoli

1. Nell'istituto d'istruzione professionale per i ciechi di Firenze è istituita una Scuola nazionale professionale di massofisioterapia riservata soltanto ai ciechi per il conseguimento del diploma di massofisioterapia.

2. Il titolo di studio minimo per l'ammissione è la licenza di scuola media.

3. L'ammissione è subordinata al superamento da parte degli aspiranti di un esame preliminare che si effettua con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 69.

4. La durata dell'insegnamento nella scuola nazionale professionale per massofisioterapia è di tre anni, distinti in un biennio culturale e professionale teorico-pratico e in un terzo anno riservato al perfezionamento con tirocinio di pratica giornaliera effettiva per non meno di 6 mesi presso ospedali o ambulatori o enti similari, indicati dal Ministero della sanità.

5. Al termine del primo corso si sostiene, previo giudizio favorevole di scrutinio finale, in unica sessione, l'esame di idoneità per l'ammissione al secondo corso; al termine del secondo corso si sostengono, ancora pre

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