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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo II - Razionalizzazione della rete scolastica, istituzione delle scuole e istituti di ogni ordine e grado, formazione delle sezioni e delle classi e calendario scolastico

Capo III - Istituzione delle scuole e istituti a carattere atipico

Sezione II - Istituti per sordomuti e istituti per non vedenti

Art. 67 - Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo e istituti per non vedenti

1. L'ordinamento degli istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo è stabilito con regolamento governativo.

2. Per gli istituti per non vedenti si applicano le disposizioni richiamate nell'articolo 322.

3. L'accesso a posti di ruolo nelle sezioni e classi di scuole statali funzionanti negli istituti per non vedenti e negli istituti per sordomuti ha luogo mediante concorsi speciali.

4. Detti concorsi si svolgono secondo le modalità stabilite dal presente testo unico, rispettivamente, per il reclutamento del personale direttivo e per il reclutamento del personale docente. I programmi di esame saranno adeguati alle specifiche caratteristiche educative e didattiche delle predette istituzioni.

5. Ai concorsi speciali di cui al comma 4 sono ammessi coloro che, in possesso dei requisiti di cui al presente testo unico, siano forniti di apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l'istituto statale «A. Romagnoli» di specializzazione per i minorati della vista, presso l'istituto professionale di

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