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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Titolo I - Organi collegiali della scuola e assemblee degli studenti e dei genitori

Capo VI - Norme comuni

Art. 41 - Rimborso spese ai componenti degli organi collegiali

1. La partecipazione agli organi collegiali previsti dal presente titolo è gratuita.

2. Ai componenti degli organi collegiali a livello distrettuale e provinciale spetta il rimborso delle spese di viaggio. 104

3. Ai componenti del Consiglio nazionale della pubblica istruzione spetta il trattamento di missione nei casi e secondo le modalità previsti dalle vigenti disposizioni.

104

Secondo un parere espresso dal Consiglio di Stato, la norma deve essere interpretata in senso ampliativo, in modo da comprendervi anche gli spostamenti nell'ambito distrettuale e provinciale per partecipare a collegi a livello di circolo-istituto. I rimborsi spettano anche agli estranei all'Amministrazione dello Stato: cm 12.2.1985, n. 61 .

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