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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Art. 2 - Tutela della libertà di coscienza degli alunni e diritto allo studio

1. L'azione di promozione di cui all'articolo 1 è attuata nel rispetto della coscienza morale e civile degli alunni.

2. A favore degli alunni sono attuate iniziative dirette a garantire il diritto allo studio 3 .

3

Le espressioni «diritto allo studio» e «assistenza scolastica» sono sovente utilizzate in modi atecnici e possono dar luogo a commistioni terminologiche.

Stante l'interrelazione tra le due tematiche, per una ricostruzione dell'intero sistema normativo è necessario consultare i seguenti articoli del T.U.: art. 10, comma 3, lett h (competenze consiglio istituto); artt. da 76 a 81 (competenze Regioni), art. 108 (assistenza scolastica nella scuola materna); art. 156 (fornitura gratuita libri di testo); art. 160 (contributi dello Stato); art. 190 (contributi dello Stato); art. 315 (integrazione scolastica alunni handicappati); art. 327 (funzioni amministrative in materia di diritto allo studio); art. 364 (contributi funzionamento a scuole magistrali non statali); artt. da 339 a 342 (sussidi e contributi a scuole materne non statali); art. 625 e 636 (assistenza scolastica nelle scuole all'estero).

Va, inoltre, tenuto presente che il legislatore, allo scopo di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra opposte concezioni e di superare taluni vincoli di rango costituzionale, ha ricollegato al tema del diritto allo studio le questioni della p

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