Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297
Parte I - Norme generali
1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 1
2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 2
3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.
Ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 30.3.2001, n. 165 il dirigente scolastico promuove interventi per assicurare l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione metodologica e didattica.
In tema di azione educativo-formativa in favore dell'alunno nel rispetto della libertà di coscienza morale e civile dello stesso detta principi giuridici l'
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