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Decreto legislativo 16.04.1994, n. 297

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. (G.U. 19.05.1994, n. 115 - S.O.)

Parte I - Norme generali

Art. 1 - Formazione della personalità degli alunni e libertà di insegnamento

1. Nel rispetto delle norme costituzionali e degli ordinamenti della scuola stabiliti dal presente testo unico, ai docenti è garantita la libertà di insegnamento intesa come autonomia didattica e come libera espressione culturale del docente. 1

2. L'esercizio di tale libertà è diretto a promuovere, attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli alunni. 2

3. È garantita l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

1

Ai sensi dell'art. 25 d. lgs. 30.3.2001, n. 165 il dirigente scolastico promuove interventi per assicurare l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e di innovazione metodologica e didattica.

2

In tema di azione educativo-formativa in favore dell'alunno nel rispetto della libertà di coscienza morale e civile dello stesso detta principi giuridici l'

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