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Decreto MPI 15.04.1994, n. 131

Formazione delle sezioni di scuola materna e delle classi nelle scuole e istituti di istruzione statali di ogni ordine e grado per gli anni scolastici 1994/1995 e 1995/1996.

Art. 6 - Disposizioni relative alla formazione delle classi intermedie e terminali negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore

1. Le classi intermedie sono costituite in numero pari a quello delle corrispondenti classi inferiori funzionanti nell'anno scolastico corrente, purché siano formate da non meno di 20 alunni, salvo il disposto dell'art. 1, comma 2 e 3.

2. Le classi terminali sono comunque costituite in numero pari a quello delle corrispondenti penultime classi funzionanti per il corrente anno scolastico in ogni istituzione scolastica, al fine di garantire le necessaria continuità didattica nella fase finale del corso di studi.

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