Decreto legislativo 12.02.1993, n. 39
[ARTICOLO ABROGATO]
1. Le amministrazioni e le imprese contraenti sono tenute a fornire all'Autorità ogni informazione richiesta. Ove l'Autorità ravvisi atti o comportamenti che possano ingenerare dubbi sulla loro conformità alle regole della concorrenza, ne riferisce tempestivamente al presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
2. Ove risultino gravi inadempienze delle imprese nei confronti delle amministrazioni, l'Autorità invita le amministrazioni competenti ad assumere i conseguenti provvedimenti, ivi compresa l'esclusione delle imprese inadempienti dalla partecipazione a procedure di aggiudicazione di contratti di fornitura con le amministrazioni.
Articolo abrogato dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
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