Decreto legislativo 12.02.1993, n. 39
[ARTICOLO ABROGATO]
1. I contratti e i relativi atti di esecuzione in materia di sistemi informativi automatizzati stipulati dalle amministrazioni statali sono sottoposti al controllo successivo della Corte dei conti.
2. La Corte riceve entro trenta giorni dalla stipulazione i contratti e successive periodiche informazioni sulla gestione dei medesimi, anche sulla base di proprie specifiche richieste.
3. La Corte comunica all'Autorità gli eventuali rilievi formulati alle amministrazioni.
4. L'Autorità è tenuta a conformarsi, nella propria attività, alla pronuncia della Corte. In caso di motivato dissenso, l'Autorità può chiedere al Consiglio dei Ministri di rappresentare alla Corte i motivi del dissenso. La Corte riferisce annualmente al Parlamento sui risultati del controllo.
Articolo abrogato dall'art. 64, comma 2, D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.
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