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Legge 24.12.1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica. Stralcio. (G.U. 28.12.1993, n. 303 - S.O.)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 6 - Contratti pubblici 6

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni e integrazioni.

2. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi, ivi compresi quelli affidati in concessione a soggetti iscritti in appositi albi. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.

3. Alle finalita' previste dal presente articolo le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono in base alle loro competenze nei limiti stabiliti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.

4. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuativa debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo. La revisione viene operata sulla base di una istruttoria condotta dai dirigenti responsabili della acquisizione di beni e servizi sulla base dei dati di cui al comma 6.

5. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito dei poteri e delle responsabilita' previsti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, effettuano le acquisizioni di beni e servizi al miglior prezzo di mercato ove rilevabile.

6. Per orientare le pubbliche amministrazioni nell'individuazione del miglior prezzo di mercato, l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, cura la rilevazione e la elabo

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