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Legge 24.12.1993, n. 537

Interventi correttivi di finanza pubblica. Stralcio. (G.U. 28.12.1993, n. 303 - S.O.)

Art. 4 - Pubblica istruzione

1. Gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado nonché le istituzioni di alta cultura di cui all'articolo 33 della Costituzione ed in particolare le Accademie di belle arti, le Accademie nazionali di arte drammatica e di danza e i Conservatori di musica hanno personalità giuridica e sono dotati di autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo, nei limiti, con la gradualità e con le procedure previsti dal presente articolo.

2. Il consiglio di circolo o di istituto elabora e adotta gli indirizzi generali, determina le forme di autofinanziamento e approva il bilancio.

3. Nella scuola secondaria superiore il comitato degli studenti può esprimere pareri o formulare proposte direttamente al consiglio di istituto secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni.

4. Con regolamento del ministro della Pubblica istruzione, emanato di concerto con il ministro del Tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, saranno stabilite le istruzioni necessarie per la formazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo e dei relativi adempimenti contabili, nonché per il riscontro della gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale e il controllo dei costi anche su base comparativa.

5. Il comma 3 dell'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 262, è sostituito dal seguente: "3. Per la somministrazione dei fondi di cui al comma 1 si provvede mediante ordinativi diretti intestati alle istituzioni scolastiche oppure mediante ordinativi tratti su fondi messi a disposizione dei provveditori agli studi con aperture di credito dal ministero della Pubblica istruzione. Detti ordinativi si estinguono con le modalità stabilite dall'articolo 36 delle istruzioni amministrativ

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