Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124
1. Alle forme pensionistiche complementari che risultano istituite alla data di entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421 , non si applicano gli articoli 4, comma 4, e 6, commi 1, 2 e 3, mentre l'art. 13, commi 5 e 7, ha effetto dal 1° luglio 1994. Salvo quanto previsto al comma 3, dette forme, se già configurate ai sensi dell'art. 2117 del codice civile ed indipendentemente dalla natura giuridica del datore di lavoro, devono, entro quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, dotarsi di strutture gestionali amministrative e contabili separate.
2. Le forme di cui al comma 1 devono adeguarsi, entro dieci anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, alle disposizioni attuative dell'art. 6, commi 4 e 5, secondo norme per loro specificamente emanate dal Ministro del tesoro, d'intesa con la commissione di cui all'art. 16; al fine della emanazione di dette disposizioni, nella comunicazione di cui al comma 6 devono essere specificate la consistenza e la tipologia degli investimenti.
3. Non sono tenute all'adeguamento di cui al comma 1, secondo periodo, le forme pensionistiche complementari di cui al comma 1 istituite all'interno:
a ) di enti pubblici anche economici che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa;
b ) di enti, società o gruppi che sono sottoposti ai controlli in materia di esercizio della funzione creditizia e assicurativa.
Alle forme di cui alla lettera a ) non si applicano gli articoli 6, 16 e 17; alle forme di cui alla lettera b ) la vigilanza è esercitata, in conformità ai criteri dettati dall'art. 17, dall'organismo di vigilanza competente in ragione dei controlli sul soggetto al c
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