Decreto legislativo 21.04.1993, n. 124
1. I fondi pensione autorizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 6, nonché quelli di cui all'articolo 18, commi 1, 3 e 8- bis , ivi compresi i fondi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , nonché i fondi che assicurano ai dipendenti pubblici prestazioni complementari al trattamento di base e al trattamento di fine rapporto, comunque risultino gli stessi configurati nei bilanci di società o enti ovvero determinate le modalità di erogazione, ad eccezione delle forme istituite all'interno di enti pubblici, anche economici, che esercitano i controlli in materia di tutela del risparmio, in materia valutaria o in materia assicurativa, sono iscritti nell'albo di cui all'articolo 4, comma 6, tenuto a cura della commissione di cui all'articolo 16.
2. In conformità agli indirizzi generali del Ministero del lavoro e previdenza sociale, la commissione di cui all'art. 16 esercita la vigilanza sui fondi pensione, ed in particolare:
a ) tiene l'albo di cui all'articolo 4;
b ) approva gli statuti ed i regolamenti dei fondi pensione, verificando la ricorrenza dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 4 e delle altre condizioni richieste dal presente decreto e valutandone anche la compatibilità rispetto ai provvedimenti di carattere generale da essa emanati;
c ) svolge l'attività istruttoria per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 4, 6, comma 2- bis , e 9, comma 3, verifica la ricorrenza dei requisiti richiesti in attuazione del comma 3 dell'articolo 4;
d ) verifica il rispetto dei criteri di individuazione e ripartizione del rischio come individuati ai sensi dei commi 4- quinquies e 5 dell'articolo 6;
e ) definisce, d'intesa con le autorità di vigilanza dei sogg
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