IperTesto Unico IperTesto Unico

Decreto legge 27.08.1993, n. 324

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi. Convertito con modificazioni da L. 27.10.1993, n. 423. (G.U. 28.08.1993, n. 202)

Formula iniziale

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza, in attesa dell'attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riordinamento del Servizio sanitario nazionale, di disciplinare per gli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali la durata in carica ed i criteri per la nomina e per le corrispondenti indennità;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare agli alunni handicappati l'esercizio del diritto all'educazione, all'istruzione e all'integrazione scolastica in relazione alle operazioni preliminari preordinate all'inizio dell'anno scolastico;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di erogare all'Unione italiana ciechi un contributo compensativo per il 1992, al fine di non pregiudicarne l'attività istituzionale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 agosto 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri della pubblica istruzione, del tesoro e dell'interno;

Emana il seguente decreto-legge:

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.