Decreto legge 27.08.1993, n. 324
1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.
2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente.
3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:
a) al sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;
b) alla conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.
4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del com
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