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Decreto legge 27.08.1993, n. 324

Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi. Convertito con modificazioni da L. 27.10.1993, n. 423. (G.U. 28.08.1993, n. 202)

Art. 1 -

1. In attesa del riordinamento del Servizio sanitario nazionale, i termini di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono prorogati fino all'entrata in vigore della legge regionale attuativa del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e comunque non oltre il 31 dicembre 1993. Alla stessa data è prorogata la durata dei collegi dei revisori delle unità sanitarie locali anche in deroga alla disciplina sulla proroga degli organi amministrativi e di controllo.

2. Ove occorra provvedere alla nomina di amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, non possono essere chiamati alla carica coloro che abbiano superato il sessantacinquesimo anno di età o che si trovino nelle condizioni di incompatibilità di cui al comma 7 o nelle condizioni previste dal comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111. La carica di amministratore straordinario è incompatibile con l'esercizio di qualunque altra attività lavorativa dipendente, ferme restando le incompatibilità previste dalla legislazione vigente.

3. I comitati dei garanti di cui al decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 1991, n. 111, sono soppressi. Le relative funzioni sono attribuite:

a) al sindaco del comune o ad un suo delegato, nelle unità sanitarie locali il cui ambito territoriale coincide con un territorio comunale o con una parte di esso;

b) alla conferenza dei sindaci o loro delegati, quando l'ambito territoriale dell'unità sanitaria locale comprende il territorio di più comuni.

4. La conferenza di cui al comma 3, lettera b), è presieduta dal sindaco del com

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