Legge 26.06.1990, n. 162
1. All' articolo 15 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"La autorizzazione prevista nel primo comma è altresì necessaria per il compimento delle attività di cui al comma secondo dell'articolo 69-bis. si applicano le disposizioni contenute nei precedenti commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto".
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