Legge 26.06.1990, n. 162
 
  
1. All' articolo 11 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, al secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero a nuove acquisizioni scientifiche".
2. Il Ministro della sanità con proprio decreto, con le stesse modalità adottate per l'inserimento nelle tabelle, dispone, in accordo con le convenzioni internazionali in materia di sostanze stupefacenti e psicotrope, l'esclusione da una o da alcune misure di controllo di quelle preparazioni che per la loro composizione qualitativa e quantitativa non possono trovare un uso diverso da quello cui sono destinate.
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