Legge 26.06.1990, n. 162
1. All' articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il quinto comma è sostituito dal seguente:
"Il contravventore alle disposizioni dei precedenti commi è punito con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire centomila a lire quattro milioni, sempre che il fatto non costituisca più grave reato".
2. All'articolo 45 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Il Ministro della sanità è delegato a stabilire con proprio decreto la forma ed il contenuto dei moduli idonei al controllo del movimento delle sostanze stupefacenti e psicotrope tra le farmacie interne degli ospedali e i singoli reparti".
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