Legge 26.06.1990, n. 162
1. All' articolo 42 della legge 22 dicembre 1975, n. 685, il primo comma è sostituito dal seguente:
"I direttori sanitari di ospedali, ambulatori, istituti e case di cura in genere, sprovvisti di servizio di farmacia interna, e i titolari di gabinetto per l'esercizio delle professioni sanitarie possono acquistare dalle farmacie preparazioni comprese nelle tabelle i, ii, iii e iv di cui all'articolo 12, nella quantità occorrente per le normali necessità degli ospedali, ambulatori, istituti, case di cura e gabinetti predetti. la richiesta per l'acquisto di dette preparazioni deve essere fatta in triplice copia. la prima delle predette copie rimane per documentazione al richiedente;
Le altre due devono essere rimesse al farmacista, il quale ne trattiene una per il proprio discarico e trasmette l'altra alla competente autorità sanitaria".
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