Legge 08.03.1989, n. 101
1. Ogni mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza degli enti ebraici civilmente riconosciuti acquista efficacia civile mediante riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. In caso di mutamento che faccia perdere all'ente uno dei requisiti prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del Presidente della Repubblica, sentita l'Unione e udito il parere del Consiglio di Stato.
3. La estinzione degli enti ebraici civilmente riconosciuti ha efficacia civile mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'organo statutariamente competente che sopprime l'ente o ne dichiara la avvenuta estinzione.
4. L'Unione o la Comunità interessata trasmette il provvedimento al Ministro dell'interno che, con proprio decreto, dispone l'iscrizione di cui al comma 3 e provvede alla devoluzione dei beni dell'ente soppresso o estinto. Tale devoluzione avviene secondo quanto prevede il provvedimento dell'organo statutariamente competente, salvi in ogni caso la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi, le disposizioni statutarie, e osservate, in caso di trasferimento ad altro ente, le leggi civili relative agli acquisti da parte delle persone giuridiche.
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