Legge 08.03.1989, n. 101
1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.
2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):
a) Asili infantili israelitici - Roma;
b) Ospedale israelitico - Roma;
c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;
d) Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma;
e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;
f) Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze;
g) Società israelitica di misericordia - Siena.
3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.
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