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Legge 08.03.1989, n. 101

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità ebraiche italiane. (G.U. 23.03.1989, n. 69 - S.O.)

Art. 21 -

1. Altre istituzioni ed enti ebraici aventi sede in Italia possono essere riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili, in quanto abbiano fini di religione o di culto, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettera a), e siano approvati dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. Il loro riconoscimento ha luogo con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato.

2. Conservano la personalità giuridica i seguenti enti aventi finalità di culto che svolgono altresì attività diverse da quelle di cui all'articolo 26, comma 2, lettera a):

a) Asili infantili israelitici - Roma;

b) Ospedale israelitico - Roma;

c) Casa di riposo per israeliti poveri ed invalidi - Roma;

d) Orfanotrofio israelitico italiano «G. e V. Pitigliani» - Roma;

e) Deputazione ebraica di assistenza e servizio sociale - Roma;

f) Ospizio israelitico e ospedale «Settimio Saadun» - Firenze;

g) Società israelitica di misericordia - Siena.

3. Le istituzioni ed enti ebraici che acquistano o conservano la personalità giuridica, ai sensi della presente legge, assumono la qualifica di enti ebraici civilmente riconosciuti.

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