IperTesto Unico IperTesto Unico

D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 8 - Indennità di funzione per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario

1. Al personale di cui all'articolo 3, lettere a), b) e c) dell'area dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi, è attribuita una indennità di funzione, nelle misure annue lorde sotto indicate:

a) ausiliari, guardarobieri ed aiutanti cuochi:

dal 1º luglio 1988: Lire 144.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 420.000

dal 1º maggio 1990: Lire 648.000

b) collaboratori tecnici e collaboratori amministrativi; infermieri e cuochi:

dal 1º luglio 1988: Lire 192.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 552.000

dal 1º maggio 1990: Lire 852.000

c) coordinatori amministrativi:

dal 1º luglio 1988: Lire 270.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 797.000

dal 1º maggio 1990: Lire 1.224.000

2. Le indennità di cui al comma 1 competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nella tabella B allegata al presente decreto.

3. L'indennità di cui al comma 1 è corrisposta:

a) dal 1º luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dal 1º gennaio 1989 nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento del ventidue per cento di cui alla lettera a);

c) dal 1º maggio 1990 per l'intero ammontare.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.