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D.P.R. 23.08.1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-90 del 9 giugno 1988 relativo al comparto scuola. (G.U. 10.09.1988, n. 213 - S.O.)

Art. 7 - Indennità di funzione docente

Al personale dell'area della funzione docente di cui all'articolo 3, è attribuita una indennità di funzione, per le attività connesse con la funzione docente, nelle misure iniziali annue lorde sotto indicate:

a) docenti della scuola materna; docenti della scuola elementare; accompagnatori al pianoforte e pianisti accompagnatori; docenti diplomati della scuola secondaria superiore; personale educativo dei convitti e degli educandati femminili; assistenti delle scuole speciali statali:

dal 1º luglio 1988: Lire 270.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 797.000

dal 1º maggio 1990: Lire 1.224.000

b) docenti della scuola media; vice rettori aggiunti dei convitti; docenti laureati delle scuole ed istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica; assistenti delle accademie di belle arti e dei licei artistici:

dal 1º luglio 1988: Lire 313.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 924.000

dal 1º maggio 1990: Lire 1.416.000

c) docenti dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dal 1º luglio 1988: Lire 396.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 1.152.000

dal 1º maggio 1990: Lire 1.764.000

d) docenti confermati dei conservatori di musica, delle accademie di belle arti e dell'accademia nazionale di danza:

dal 1º luglio 1988: Lire 436.000

dal 1º gennaio 1989: Lire 1.288.000

dal 1º maggio 1990: Lire 1.980.000

2. Le indennità di cui al comma 1 competono nelle misure annue lorde, correlate alla anzianità di servizio maturata nella qualifica di appartenenza, stabilite nella tabella B allegata al presente decreto.

3. L'indennità di cui al comma 1. è corrisposta:

a) dal 1º luglio 1988 nella misura del ventidue per cento;

b) dal 1º g

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